PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Una piccola guida con le domande (e le risposte) che ci fate più spesso circa il primo soccorso aziendale.
Un dipendente può rifiutare l’incarico di addetto al primo soccorso aziendale?
No. La nomina non è rifiutabile né tanto meno da diritto a maggiorazioni in termini di retribuzione o agevolazioni sull’orario di lavoro.
È però opportuno che la nomina di un addetto al primo soccorso aziendale venga fatta valutando con attenzione i requisiti fisici ed emotivi della persona designata, ed eventualmente valutare la sua disponibilità, per evitare in caso di necessità di dover fa affrontare un’emergenza a personale inadeguato e poco motivato.
Affidare la gestione del primo soccorso aziendale ad una persona che categoricamente si è rifiutata di avere quel ruolo può rivelarsi una scelta controproducente.
La gestione del Primo Soccorso aziendale, è legiferata nell’art. 45 del D.Lgs 81/08 (e revisione maggio 2014)
Cos’ è il primo soccorso?
È «l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato».
Il primo soccorso aziendale non deve essere confuso con il primo soccorso operato da personale sanitario, che potrà utilizzare farmaci o tecniche invasive per soccorrere il paziente.
Chi è l’addetto al primo soccorso aziendale?
Il datore di lavoro nomina e sceglie tra i suoi dipendenti gli addetti destinati a comporre la squadra di Primo Soccorso aziendale.
Il numero degli addetti e la loro formazione dipenderà dalle attività che si svolgono in azienda e dalle dimensioni della stessa.
Non esiste un numero minimo, o proporzionale al numero dei dipendenti, dei membri che devono far parte della squadra. Il datore di lavoro, con il parere del medico competente, stabilisce il numero di addetti, in base alle dimensioni ai rischi presenti in azienda e in base alla presenza di sedi distaccate.
Normativa di riferimento: Il D.M. 388 15/7/2003
In tema di primo soccorso aziendale, la normativa a cui fare riferimento, oltre al D.Lgs 81/08, è quella riconducibile al D.M. 388 del 15/7/2003 e, come già accennato, al recente interpello del 2012 che aggiorna le disposizioni in merito alla formazione degli addetti.
Nel D.M. 388 vengono illustrati i requisiti minimi da adottare da parte delle aziende, classificate in base al rischio infortunistico INAIL; per poter allestire un servizio di primo soccorso valido ed efficace, utile riferimento in calce allo stesso Decreto, è l’elenco del contenuto minimo dei presidi di primo soccorso aziendali (cassette mediche).
La formazione
Secondo normativa, gli addetti, devono seguire un corso teorico e acquisire capacità di intervento pratico.
La durata del corso è variabile, e dipende dalla classificazione aziendale (tipo A, B o C), e prevede un aggiornamento ogni 3 anni.
Sono esentati dalla formazione di base le persone che abbiano già sostenuto un corso di contenuti pari o superiori a quelli indicati nel Decreto 388.
Le squadre di primo soccorso hanno l’obiettivo di fornire un intervento in caso di infortuni e malori in attesa dell’arrivo del personale specializzato, personale dell’infermeria se presente, 118, etc.
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