Negli anni è aumentata la diffusione dei DAE (Defibrillatori Semiautomatici Esterni) nelle strutture pubbliche e private. Spesso però non risulta chiaro chi secondo la Legge ha l’obbligo di detenere un defibrillatore.
La Legge di riferimento, la prima, è la n. 120 del 3 aprile 2001 che ha esteso l’uso del DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) anche al personale laico, cioè a chiunque non sanitario, dopo aver partecipato ad un corso BLSD che insegna ad utilizzare il defibrillatore e ad eseguire la rianimazione cardio polmonare in maniera corretta.
I successivi aggiornamenti della Legge sull’uso dei Defibrillatori
Dopo quella del 2001 ci son ostati altri aggiornamenti (2003, 2008, 2011 e 2021) che hanno chiarito quali enti possono organizzare i corsi, GOOFOR LAB ad esempio è accreditato e rilascia certificazione valide.
Nel 2013 si è arrivati alla “regina” della legge sul defibrillatori, ovvero il Decreto Balduzzi, che obbliga le società sportive dilettantistiche e professionistiche di dotarsi di DAE e individuare personale abilitato al suo utilizzo (BLSD)
LEGGE DEFIBIRLLATORI: n. 116 del 4 agosto 2021
La legge n.116 del 4 agosto 2021, pubblicata in GU il 13 agosto 2021 legifera sull’obbligo dell’installazione dei defibrillatori negli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei servizi pubblici come aeroporti e stazioni ferroviarie e porti, includendo anche i mezzi di trasporto con tempi di percorrenza continuata di almeno 2 ore senza fermate intermedie.
Questa legge chiarisce anche ciò che riguarda l’impunibilità di chi soccorre una vittima in arresto cardiaco “
In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del DAE anche a chi non è in possesso degli specifici requisiti richiesti, con tutela dell’art.54 del c.p. (non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto
sia proporzionato al pericolo).”
L’obbligo della dotazione si estende anche:
- Ambulanze deputate alle funzioni di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice;
- Servizi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, accreditate o autorizzate;
- Forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Capitanerie di Porto, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ecc;
- Strutture sanitarie (ambulatori) e territoriali (studi medici, ambulatori dentistici, ecc.).
- Strutture operanti nel sistema di emergenza sanitario extra ospedaliero-ospedaliero;
- Strutture e stabilimenti Balneari